Il contributo di solidarietà è deducibile
A norma del disposto dell’art.11, comma 4, della Legge 27 aprile 1991, n°136, nonché dell’art.6 del Regolamento di Attuazione allo Statuto, approvato con Decreto Interministeriale del 2 gennaio 1996, ogni veterinario iscritto all’Albo Professionale, benché non iscritto all’Enpav ( in quanto ha ottenuto la cancellazione ai sensi degli artt.24, comma 2 e 31, della citata legge), ha l’obbligo di versare alla Cassa dei Veterinari il contributo di solidarietà.
La disposizione, infatti, stabilisce che “tutti gli iscritti agli Albi Professionali che non siano iscritti all’Ente e non siano tenuti all’iscrizione sono obbligati a versare all’Ente un contributo di solidarietà pari al 3% del reddito professionale netto prodotto nel corso dell’anno precedente e comunque non inferiore aL.100.000 annue”.
L’ammontare di detto contributo, per l’anno 2009, è stato di € 195,00 a seguito degli aumenti conseguenti alla perequazione annuale proporzionale all’indice ISTAT.
Il contributo, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n°88 dell’8 marzo 1995, è espressione dello scopo solidaristico che sta alla base di tutti i sistemi previdenziali professionali, ed ha anche una finalità di tipo assistenziale.
Infatti, l’art.39 del Regolamento di Attuazione allo Statuto dell’Enpav prevede che “agli iscritti, che colpiti da qualche infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità versino in precarie condizioni economiche, ai beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall’Ente, ai superstiti che si trovino in particolari condizioni di bisogno, nonché a coloro cha abbiano contribuito o contribuiscano all’Ente ai sensi dell’art. 6 del presente Regolamento, e ai loro familiari, possono essere concesse indennità una tantum o provvidenze a carattere continuativo”.
Ciò premesso, l’Ente ha richiesto all’Agenzia delle Entrate di conoscere se il contributo di solidarietà sia deducibile, alla stregua di quanto stabilito dall’art.10, comma 1, lettera e) del D.P.R. n°917 del 22 dicembre 1986, dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF.
L’articolo citato del TUIR indica quali oneri deducibili dal reddito complessivo “i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza”.
Con la nota n°954-197049/2009 del 31 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha dato parere positivo, riconducendo il contributo di solidarietà nel citato articolo del TUIR e quindi riconoscendo la sua deducibilità.
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